Outdoor Lighting Design e inquinamento luminoso

illuminazione esterni inquinamento luminosoAffrontare il progetto di luce in esterni significa confrontarsi, da un punto di vista illuminotecnico, con riferimenti normativi ben precisi e vincolanti a cui il progettista – figura esperta nel settore lighting ed abilitata alla professione – non può sottrarsi ma che, invece, deve tenere in debita considerazione soprattutto nel rispetto del “fare comune”. Che si tratti di illuminare, ad esempio, la facciata di un edificio – storico o contemporaneo che sia – oppure degli spazi adibiti a verde con la presenza di percorsi pedonali, l’approccio dovrà essere contestualmente duplice nel percorrere la strada di uno sviluppo progettuale sostenibile: da un lato la qualità del “prodotto lighting” in termini di scelta della sorgente e dell’apparecchio, di garanzia della performance luminosa e di durevolezza della soluzione di luce adottata in quanto ritenuta la migliore, eccetera; dall’altro la doverosa osservanza dei vincoli normativi che vedono nelle Leggi Regionali una loro recente massima esplicazione.

Legge Regionale Veneto sull’inquinamento luminoso

Uno dei temi senza dubbio di maggiore attualità legato alla progettazione illuminotecnica degli spazi esterni è rappresentato dalla crescente attenzione e sensibilità del legislatore alla lotta all’inquinamento luminoso. Questo fenomeno, com’è noto, è uno degli effetti più evidenti delle attività umane e si sostanzia nell’alterazione dei normali livelli di luminosità naturale ad opera dei dispositivi di illuminazione artificiale. Tutto ciò è in grado di riverberarsi negativamente sull’ambiente che ci circonda, ma è in grado di influenzare negativamente anche la salute umana e fondamentali attività di ricerca in campo scientifico, prima fra tutte la ricerca che si basa sull’osservazione del cosmo e della volta celeste, determinando danni economici sempre più pesanti.

L’ampia diffusione di apparecchi di illuminazione in esterni, conseguenza anche del mutamento di stile di vita nelle città, unitamente ad una scarsa consapevolezza del tema da parte dei cittadini hanno spinto il legislatore ad intervenire disciplinando la materia, prevedendo stringenti limiti a carattere obbligatorio.

La L.R. Veneto n. 17 del 7 agosto 2009, ad esempio, reca nuovi dettami per il contenimento del cosiddetto “inquinamento luminoso” e per il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni, arrivando a definire in maniera dettagliata ed alquanto stringente i valori limite che non si possono superare nell’utilizzo di flussi luminosi e fasci di luce che siano. Gli obiettivi sono estremamente chiari nel voler limitare fortemente gli interventi secondo un utilizzo indiscriminato, inconsapevole e non professionale della luce: da qui, invece, la preferenza per soluzioni che limitino la dispersione luminosa, riducano gli sprechi energetici (illuminare “dove serve e quanto basta”) e, in generale, rispettino ambiente e fauna. Tant’è vero che la stessa L. R. in caso di inosservanza alle sue prescrizioni punisce, anche con pesantissime sanzioni amministrative per ogni punto luce difforme (art. 11), “chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge […]”.

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